Il ravvedimento è lo strumento con il quale il contribuente può rimediare, spontaneamente ed entro termini ben precisi, alle violazioni tributarie commesse a seguito di omissioni o errori
- pagamenti insufficienti o non eseguiti, redditi non dichiarati, dichiarazioni non presentate, contratti non registrati, ecc..
Principale effetto del ravvedimento è la riduzione della sanzione amministrativa connessa alla violazione.
Quando posso ricorrere al ravvedimento?
Perché il ravvedimento sia valido è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
Quali sono le modalità?
Le modalità, i termini e l’ammontare della riduzione della sanzione sono diversi a seconda della
violazione da sanare e del momento in cui si regolarizza la stessa.
In generale, in caso di ravvedimento la sanzione è ridotta:
Questa disposizione riguarda anche l'imposta di registro, in quanto l'espressione "dichiarazione" usata nella specie dal legislatore va intesa in senso lato e, quindi, comprensiva anche della nozione di “atto” o “denuncia” (circolare n. 192/E del 1998).
Inoltre, i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e di ritenute con un ritardo non superiore a quindici giorni hanno la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione. In questo caso, infatti, la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Il ravvedimento si perfeziona solo quando sono stati eseguiti tutti gli adempimenti necessari alla rimozione della violazione (correzione dell’errore, esecuzione dell’adempimento omesso, versamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi), anche se effettuati separatamente e in momenti diversi, purché entro il termine ultimo previsto dalla legge.
Cosa posso sanare con il ravvedimento in relazione ai contratti di locazione?
Con specifico riferimento ai contratti di locazione, il ravvedimento consente di regolarizzare:
Vediamo quali sono le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento per omessa registrazione di un contratto di locazione
Entro 90 giorni: 12% dell’imposta di registro dovuta (1/10 del 120%)
Entro un anno: 15% dell’imposta di registro dovuta (1/8 del 120%)