Contratti per universitari

Applicazione territoriale: nei Comuni sedi di università, di corsi universitari distaccati o di specializzazione, nonché nei Comuni limitrofi, individuati dagli accordi territoriali che, probabilmente, possono estendere l'applicazione anche a studenti di corsi inferiori

Requisiti: valgono per chi affitta a studenti universitari o comunque a studenti che seguono corsi di perfezionamento o aggiornamento a livello universitario. Si può affittare anche a un gruppo di studenti.

Durata: minimo sei mesi, massimo tre anni, con rinnovo automatico per lo stesso periodo, alla prima scadenza, salvo disdetta dell'inquilino.

Canone: il canone massimo è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali, in appositi accordi territoriali. Dipende essenzialmente dalle zone dei Comuni, dall'ampiezza dell'alloggio e dalle sue condizioni.

Aggiornamenti: la percentuale può essere stabilita negli accordi locali ed è in genere fino al 75% dell'indice Istat del costo della vita.

Cauzione: alla firma del contratto; massimo tre mesi di deposito cauzionale. Se esiste, il proprietario deve versare ogni anno all'inquilino un interesse pari al tasso legale, attualmente uguale all'1,5% annuo Suddivisione spese: quella stabilita dagli accordi territoriali. Con la firma di nuovi accordi comunali, tra sindacati di proprietari e inquilini, è stabilita da decreto ministeriale. Da allora, insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente

Disdetta: l'inquilino può recedere dal contratto per gravi motivi, con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di pluralità di inquilini, ciò è consentito anche a uno solo firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di affitto.

Rinnovo: è automatico, salvo disdetta. Alla prima scadenza è possibile solo la disdetta dell'inquilino.

Agevolazioni fiscali
Per il proprietario:
- "sconto" del 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (il 52,5% a Venezia Laguna);
- riduzione del 30% dell'imposta di registrazione del contratto.
- a partire dal 1999 i Comuni possono (è una facoltà) concedere un'aliquota Ici più bassa a chi affitta come prima casa. Come saperlo? Bisogna telefonare o andare nella sede del Comune dove è situato l'immobile. Molti capoluoghi di provincia lo hanno fatto. Bisogna presentare apposita richiesta che riporti i dati di registrazione del contratto e l'utilizzo dell'apposito tipo di contratto.
Per l'inquilino:
- nessuna, salvo norme locali.

Visualizza il blog