Contratti a canone concordato

Applicazione territoriale: solo nei Comuni dove è stato sottoscritto un accordo territoriale (salvo decreto ministeriale sostitutivo, mai promulgato)

Durata: minimo 5 anni (3 anni più 2 di rinnovo automatico), quando non si trova intesa sul rinnovo tra proprietario e inquilino. In casi particolari, stabiliti dalla legge 431/98, anche solo tre anni

Canone: il canone massimo che è possibile chiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali, in appositi accordi territoriali. Dipende essenzialmente dalle zone dei comuni, dall'ampiezza dell'alloggio e dalle sue condizioni

Aggiornamenti: la percentuale è stabilita negli accordi locali ed è in genere del 75% dell'indice Istat del costo della vita Deposito cauzionale: si versa al momento della firma del contratto; l'importo è massimo tre mesi di canone anticipato. Il proprietario deve versare ogni anno all'inquilino un interesse pari al tasso legale, attualmente uguale all'1,5% annuo (salvo che il contratto sia di 6 anni o più) Suddivisione spese: vale la divisione stabilita dall'accordo locale attualmente vigente. In seguito, si applicherà quella stabilita da decreto ministeriale. Le spese vanno pagate entro sessanta giorni dalla richiesta. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Disdetta:
- dall'inquilino: per gravi motivi, almeno sei mesi prima di quando vuole lasciare l'appartamento, da comunicare con lettera raccomandata;
- dal proprietario: almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, 5 anni o 3 anni dopo l'inizio della locazione (nel secondo caso, va motivata). Se il proprietario riacquista la disponibilità dell'alloggio, in seguito alla disdetta motivata, e non lo adibisce, nel giro di un anno, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, l'inquilino ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, a un risarcimento pari a tre anni di canone

Rinnovo: Automatico, se non c'è disdetta motivata alla prima scadenza triennale, per altri due anni. Alla fine dei cinque anni, se manca disdetta, il rinnovo è per altri tre anni + due

Agevolazioni fiscali:
- per il proprietario sono previste solo nei Comuni ad alta tensione abitativa. Consistono in:
A - "sconto" del 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (il 52,5% a Venezia Laguna);
B - riduzione del 30% dell'imposta di registrazione del contratto;
C - a partire dal 1999 i Comuni possono (è una facoltà) concedere un'aliquota Ici più bassa a chi affitta come prima casa.

Come saperlo? Bisogna telefonare o andare nella sede del Comune dove è situato l'immobile. Molti capoluoghi di provincia lo hanno fatto. Per beneficiarne bisogna presentare un apposita richiesta che riporti i dati di registrazione del contratto e averlo stipulato con i moduli contrattuali previsti;
- per l'inquilino: detrazione di 495,80 (reddito complessivo che non supera 15.493,71 ), e di euro 247,90 (reddito complessivo fino a 30.987,41 )