La durata

Le locazioni ad uso diverso dall'abitativo riguardano attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico, di lavoro autonomo, attività alberghiere, teatrali, attività ricreativa, assistenziale, culturale, scolastica e sedi di partiti e sindacati.

 La durata

La durata minima prevista dalla legge è di 6 anni per l'industria, l'artigianato, il commercio e il turismo e di 9 anni per l'alberghiero. Non è possibile concordare una durata inferiore. Le parti sono invece libere di stabilire una durata superiore al minimo legale; è nulla, tuttavia, la clausola di una durata superiore a sei anni a fronte della rinuncia preventiva da parte del conduttore di rinnovare il contratto alla prima scadenza.

 Il recesso del conduttore

E' facoltà del conduttore recedere anticipatamente dal contratto se previsto dal contratto stesso oppure se ricorrono gravi motivi che gli impediscono la locazione. La legge 392/78, art 27, comma 7 prevede un patto che attribuisce al solo conduttore la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento inviando una lettera raccomandata al locatore almeno sei mesi prima. E' facoltà delle parti pattuire, al momento della stipula del contratto, un termine di preavviso maggiore o minore ai sei mesi.

Canone e aggiornamenti

Il canone di locazione è convenuto liberamente tra le parti. Per i contratti con durata superiore a quelle minime stabilite dalla legge, il locatore ha facoltà di pattuire un aggiornamento del canone nella misura del 100% delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art,41 L14/2009). Nelle locazioni con durata uguale o minore a quella prevista dall'art.27 L392/78 (sei e nove anni) l'aggiornamento ISTAT non può essere superiore al 75%.