Le tipologie di testamento
Il nostro ordinamento prevede tre diverse tipologie di testamento ordinario:
Il testamento è un atto individuale e pertanto è nullo il testamento fatto congiuntamente da più persone.
Al coniuge spettano, quale parte della legittima, il diritto di abitazione sulla residenza familiare e il diritto di uso della mobilia che la arreda. Questi diritti derivano dalla legge e pertanto non è necessario che il testatore ne faccia menzione afinché il coniuge ne possa godere.
Il testamento è un atto sempre revocabile. Sono nulli tutti i patti in forza dei quali il testatore si obbliga a non modificare un testamento oppure a disporre in favore di taluno. Un testamento si può revocare in vari modi.
E' possibile revocare un precedente testamento pubblico con un successivo testamento olografo o viceversa. Nel caso in cui si sia già disposto un testamento e lo si voglia revocare integralmente, è quanto mai opportuno che il nuovo testamento, con le nuove disposizioni, contenga la menzione “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.
Il testamento può essere inoltre revocato con un apposito atto notarile con cui il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara di voler revocare la disposizione precedente.
Un testamento olografo può anche essere revocato con la distruzione volontaria da parte del testatore, ad esempio strappando o bruciando il foglio che lo contiene.
È infine prevista, in caso di esistenza o sopravvenienza di figli o discendenti, una revoca di diritto del testamento fatto da colui che al tempo della disposizione non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti.
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