La semplificazione nel dettaglio

La modifica innova l'art.6 del testo unico sull'edilizia (Dpr 380/2001), in cui sono ricompresi gli interventi considerati attività edilizia libera ossia che non necessitano di un titolo abilitativo.
In base alla versione precedente del testo rientravano in questa categoria:

  •  manutenzione ordinaria;
  • interventi tesi all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico ed eseguite in aree esterne al centro edificato

Il decreto ha ampliato questo elenco introducendo altri tipi di attività di edilizia libera .
Il più rilevante è la manutenzione straordinaria, a patto che non riguardi le parti strutturali dell'edificio, non comporti un aumento delle unità immobiliari e non implichi incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti.

Oltre alla manutenzione straordinaria, la necessità della Dia viene superata per:

  • movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;
  • serre mobili stagionali;
  • le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;
  • le aree di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Più snella anche la concessione del certificato anti-incendi per tali attività – ove previsto: il documento viene rilasciato con l'esame a vista.

In base a quanto stabilito dalla giurisprudenza possono ricadere nell'alveo della manutenzione straordinaria interessata dalla semplificazione  molti interventi diversi:

  • spostamenti di tramezzi interni;
  • lavori di adeguamento e integrazione dei servizi igienici e delle cucine;
  • costruzione di scale interne
  • ripostigli soppalcati;
  • ricostruzione dei pavimenti con rinforzo delle solette;
  • sostituzione di infissi con materiali diversi;
  • rifacimento dei manti di copertura con modifica del tipo di materiale;
  • ripristino delle facciate con differenti materiali;
  • opere accessorie quali centrali termiche, ascensori;
  • modifica integrale dell'impianto idrico o elettrico.

Altre attività liberalizzate nel decreto legge sono:

 

 

 

  • attività relative ai movimenti di terra , scavi funzionali a un livellamento, a patto che siano collegati all'esigenza dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorale con esclusione quindi di qualsiasi altra finalità.
  • Serre, a condizioni che siano stagionali, sprovviste di strutture in muratura, quindi con materiale facilmente amovibile, e funzionali allo svolgimento delle attività agricole.
  • Pavimentazione delle aree pertinenziali all'edificio da destinare anche a spazi di parcheggio, compresi anche i percorsi di accesso, nel rispetto dell'indice di permeabilità se previsto dal Comune.

Si affronta anche il problema degli elementi di arredo delle aree pertinenziali – muretti, recinzioni, panchine, gazebo, tettoie per la protezione degli agenti atmosferici, fontane, deposito attrezzi – e delle aree ludiche senza fini di lucro – spazi verdi attrezzati con campi di pallavolo, di calcio e spazi riservati ai cani.
Sono esclusi dall'obbligo di acquistare il titolo abilitativo anche i pannelli solari, foitovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, a condizione che siano al servizio di edifici non collocati nel centro storico.