Attestato di certificazione energetica

Il 18 ottobre 2005 è entrato in vigore il D lgs 192/2005 che, dando attuazione alla direttiva europea 2002/91/CE in tema di rendimento energetico e di certificazione energetica degli edifici, ha innovato sostanzialmente la legislazione in materia e ha introdotto nuove modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici, intesa quest'ultima come la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell'edificio.

L'Ace -  attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico - attesta la prestazione energetica dell'edificio esaminato e fornisce suggerimenti circa interventi opportuni ed economicamente convenienti per migliorarla.

L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale.

Dal 1 luglio 2009 gli immobili oggetto di compravendita devono essere dotati di attestato di certificazione energetica in sede di rogito.

Dal 1 luglio 2010 il locatore deve consegnare al conduttore una copia conforme dell'Ace al momento della stipula del contratto.

Dal 1 gennaio 2012 è scattato l'obbligo per gli annunci commerciali delle compravendite di diritti reali di riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica. (Dgr 26 settembre 2011 n.1366).

In Lombardia la recente delibera Giunta Lombarda del 24 novembre 2011 n.2555 ha precisato che l'obbligo di riportare l'indice di prestazione energetica è obbligatorio sia per gli annunci di compravendita che per gli annunci di locazione immobiliare.